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ETA e Certificato di Valutazione Tecnica: sono sufficienti per autorizzare un sistema costruttivo non previsto dalle NTC?

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Per i sistemi costruttivi non disciplinati dalle NTC, il quadro normativo italiano prevede un percorso autorizzativo specifico e distinto dalla semplice qualificazione dei materiali. Ai sensi dell’art. 52, comma 2 del DPR 380/2001, l’idoneità del sistema deve essere comprovata da una dichiarazione del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riferita allo specifico progetto o cantiere e preventiva all’avvio dei lavori. Il Certificato di Valutazione Tecnica e l’ETA, pur necessari per la qualificazione dei singoli prodotti innovativi impiegati, non sono sufficienti a sostituire tale dichiarazione: attestano la conformità del prodotto ai fini della commercializzazione, ma non ne comprovano l’idoneità all’interno di un determinato sistema costruttivo.